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Raccolta funghi

Normativa e indicazioni per rilascio permessi

SUNTO DELLA NORMATIVA

1. Nel territorio regionale la raccolta dei funghi è consentita previa autorizzazione e nel rispetto delle limitazioni di cui alla L.R. 16/99 così come modificata con L.R. 22 dicembre 1999 n. 68. L'autorizzazione è rilasciata a coloro che hanno compiuto i 14 anni. L'autorizzazione occorre:

  • Per la raccolta esercitata al di fuori del proprio comune di residenza, per i cittadini residenti nei Comuni della Toscana
  • Ai cittadini residenti nei Comuni non Toscani

2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto di quanto indicato ai successivi punti 5,6,7:

  • La raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità.
  • La raccolta nel territorio del Comune di residenza con il limite di quantità di 6Kg giornalieri per i residenti nei territori classificati montani. Tale limite è abbassato a 3KG per i residenti nei territori non classificati montani.
  • La raccolta in tutto il territorio del Comune per i non residenti, purché proprietari di almeno 5 ettari di territori boscati nel Comune stesso e che consentono, su queste proprietà boschive, il libero accesso agli altri raccoglitori. In questo caso valgono i limiti di quantità previsti per il residenti.

3. L'autorizzazione è costituita dalla ricevuta relativa al versamento al Comune competente degli importi indicati al punto 4. Tale versamento costituisce denuncia di attività. Per il Comune di Abetone il versamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale, con pagamento sul conto corrente n. 14044515, intestato a Comune di Abetone - Servizio Tesoreria – 51021 Abetone, indicando sul retro del bollettino generalità del raccoglitore, data e luogo di nascita, residenza e precisa causale del versamento.

4. Per i minori che hanno compiuto i 14 anni, il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale, specificando nella causale le generalità del minore.

5. Le autorizzazioni sono di tre tipi:
a) PERSONALE
Consente la raccolta dei funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale. Può essere fatta solo dai residenti in un Comune della Toscana mediante un versamento postale sul c.c.p. del Comune di residenza.
E' valida per un periodo di 6 mesi, 1 anno o 3 anni dalla data del rilascio su tutto il territorio regionale e consente la raccolta per una quantità massima giornaliera di 3KG.
IMPORTI DELL'AUTORIZZAZIONE PERSONALE:
- Autorizzazione personale semestrale € 12,91
- Autorizzazione personale annuale € 25,82
- Autorizzazione personale triennale € 61,97
Per i residenti nei territori classificati montani i suddetti importi sono ridotti
Al 50% ne consegue che:
- Autorizzazione personale semestrale € 6,46
- Autorizzazione personale annuale € 12,91
- Autorizzazione personale triennale € 30,99

L'importo dell'autorizzazione personale è ridotto al 50% per i minori che
Hanno compiuto i 14 anni ed in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi,
appositamente organizzati da enti locali, rilasciato dall'ispettorato
micologico.
b) TURISTICA
E' valida limitatamente al territorio del Comune che la rilascia ed a quello dei comuni confinanti, per 1 giorno o per 7 giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta entro l'anno solare di rilascio. La data dei giorni prescelti deve essere annotata sulla ricevuta del versamento prima dell'inizio della raccolta. Con questa autorizzazione è possibile raccogliere non più di 3KG giornalieri.
IMPORTI DELL'AUTORIZZAZIONE TURISTICA
- Autorizzazione turistica giornaliera € 3,62
- Autorizzazione turistica plurigiornaliera € 12,91
L'importo dell'autorizzazione turistica è ridotto al 50% per i minori che hanno compiuto i 14 anni ed in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi, appositamente organizzati da enti locali, rilasciato dall'ispettorato micologico.
c) FINI SCENTIFICI
Viene rilasciata dalla Regione Toscana o dagli enti gestori di parchi, a soggetti pubblici o privati per lo studio e la sperimentazione nel settore micologico e agroforestale. La richiesta deve essere motivata e deve specificare obbiettivi e durata della ricerca.

6. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni
Non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altro mezzo che può danneggiare lo strato unifero del terreno. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori (rigidi e aereati ) idonei a garantire la diffusione delle spore ed è vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi cresciuti, i limiti giornalieri di cui sopra possono essere superati.

7. Fatto salvo il caso di esemplari cresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a: 4 cm per il gruppo Boletus - 2 cm per l'Hygrophorus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (prugnolo).
E' vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso (con le lamelle non visibili e non esposte all'aria) ed è vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori funginei di qualsiasi specie.

8. La raccolta dei funghi è vietata:

  • Nelle riserve naturali integrali;
  • Nelle aree specificatamente individuate e tabellate, ricadenti in parchi nazionali, regionali, riserve naturali ed oasi di protezione;
  • In altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico;
  • Dal 1 aprile al 31 agosto, previa attuazione di idonea tabellazione, nelle zone di ripopolamento e cattura di selvaggina ed aziende faunistico - venatorie;
  • Nei giardini e terreni di pertinenza adiacenti ad abitazioni (salvo ai proprietari o possessori). La pertinenza, se non adiacente, è stabilita in massimi 100 metri;
  • Nelle aree a verde pubblico, nelle aree industriali, nelle aree a discarica anorchè dismesse, per una distanza di 20 metri dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi del "nuovo codice della strada con eccezione delle strade vicinali;
  • In altri casi e situazioni, per periodi definiti e continuativi, che può stabilire la Giunta Regionale per la salvaguardia dell'ambiente o per pubblica sicurezza.
Pagina aggiornata il 14/06/2010 da arianna corsini

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